L'APE nelle aste giudiziarie
Sebbene anche le aste giudiziarie diano luogo al trasferimento di un immobile a carattere oneroso, un recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato ha stabilito la non volontà del legislatore di includere nella normativa inerente l'obbligo di certificazione energetica gli immobili acquistati nelle aste giudiziarie. Gli edifici soggetti a vendita forzata, effettuata attraverso un decreto di trasferimento in ambito giudiziale, non può infatti ritenersi frutto di una contrattazione fra le parti, cioè quella vendita negoziale a cui il decreto sembra volere far riferimento. Sarebbe impensabile prevedere una sanzione a carico di un soggetto che non ha messo in atto una vendita consensuale. Inoltre risulterebbe impossibile stabilire a chi applicare le sanzioni amministrative previste per una eventuale inosservanza della norma. Colui che subisce l'alienazione del bene, contro la sua stessa volontà, non potrà mai essere sanzionabile per un suo trasferimento con un atto unilaterale, anziché con un contratto di compravendita.
Facoltà del Giudice dell'esecuzione di richiedere l'APE
Pur non risultando obbligatoria, l'Attestazione di Prestazione Energetica può essere richiesta in alcuni casi dal Giudice dell'esecuzione. Poniamo il caso di immobile che si trovi in classe energetica A oppure A+: questa particolare caratteristica potrebbe influire positivamente sia sul valore economico del bene che su una sua maggiore commercialità. In questo caso il Giudice può richiedere l'Attestazione di Prestazione Energetica al perito stimatore per informare i potenziali acquirenti sui benefici legati all'immobile ed allegare successivamente il documento redatto al decreto di trasferimento. Tuttavia la mancata produzione non potrà mai comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa prevista unicamente per le vendite negoziali e consensuali.